Art. 574 Codice civile – Concorso di figli naturali e legittimi
I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredità.
I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.
Giurisprudenza sull'Art. 574 Codice civile
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1992-03-30