Art. 599 Codice civile – Persone interposte
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. (22) 49
Giurisprudenza sull'Art. 599 Codice civile
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Articoli richiamati
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- Art. 592Limiti della quota testamentaria dei figli
- Art. 596Incapacità del tutore e del protutore
- Art. 597Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete
- Art. 598Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto
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