Art. 6 Codice civile – Diritto al nome
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Giurisprudenza sull'Art. 6 Codice civile
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1994-01-24
1975-03-05