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Art. 6 Codice civile – Diritto al nome

Codice civile

Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

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Giurisprudenza sull'Art. 6 Codice civile

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