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Art. 673 Codice civile – Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione

Codice civile

Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.

L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

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