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Art. 693 Codice civile – Diritti e obblighi dell'istituito

Codice civile

L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.

COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 .

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