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Art. 71 Codice civile – Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Codice civile

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

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