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Art. 726 Codice civile – Stima e formazione delle parti

Codice civile

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

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Giurisprudenza sull'Art. 726 Codice civile

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