Art. 751 Codice civile – Collazione del danaro
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione.
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
Giurisprudenza sull'Art. 751 Codice civile
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1985-10-11
1982-01-20
1981-05-07