Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 823 Codice civile – Condizione giuridica del demanio pubblico

Codice civile

In breve

I beni del demanio pubblico sono inalienabili e non possono essere oggetto di diritti a favore di terzi, salvo nei modi e nei limiti previsti dalle leggi specifiche che li riguardano. La tutela di questi beni spetta all'autorità amministrativa, che può agire sia attraverso strumenti amministrativi, sia ricorrendo ai mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso previsti dal codice civile.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 823 Codice civile

8

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.