Art. 832 Codice civile – Contenuto del diritto
In breve
L'art. 832 del Codice civile stabilisce che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Questo diritto non è illimitato: va esercitato entro i limiti e rispettando gli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico, che possono quindi restringere le facoltà di godimento e disposizione altrimenti riconosciute al proprietario.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Giurisprudenza sull'Art. 832 Codice civile
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2015-04-15
1995-10-19
1967-02-28