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Art. 832 Codice civile – Contenuto del diritto

Codice civile

In breve

L'art. 832 del Codice civile stabilisce che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo. Questo diritto non è illimitato: va esercitato entro i limiti e rispettando gli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico, che possono quindi restringere le facoltà di godimento e disposizione altrimenti riconosciute al proprietario.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 832 Codice civile

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Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.