Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 834 Codice civile – Espropriazione per pubblico interesse

Codice civile

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 834 Codice civile

4

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.