Art. 834 Codice civile – Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
Giurisprudenza sull'Art. 834 Codice civile
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2016-03-23
1966-06-22
1960-02-12