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Art. 873 Codice civile – Distanze nelle costruzioni

Codice civile

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

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Giurisprudenza sull'Art. 873 Codice civile

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