Art. 873 Codice civile – Distanze nelle costruzioni
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
Giurisprudenza sull'Art. 873 Codice civile
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2018-12-05
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