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Art. 906 Codice civile – Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique

Codice civile

Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.

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