Art. 918 Codice civile – Consorzi volontari
Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo bacino di alimentazione o da bacini contigui.
L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto.
Il regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua.
Giurisprudenza sull'Art. 918 Codice civile
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2004-07-13
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