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Art. 922 Codice civile – Modi di acquisto

Codice civile

La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.

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Giurisprudenza sull'Art. 922 Codice civile

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