Art. 922 Codice civile – Modi di acquisto
La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Giurisprudenza sull'Art. 922 Codice civile
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1970-06-17