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Art. 934 Codice civile – Opere fatte sopra o sotto il suolo

Codice civile

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

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Giurisprudenza sull'Art. 934 Codice civile

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