Art. 934 Codice civile – Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.
Giurisprudenza sull'Art. 934 Codice civile
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2018-04-10
1967-04-12
Articoli richiamati
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