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Art. 94 Codice civile – Luogo della pubblicazione

Codice civile

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .

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