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Art. 12 c.p.c. – Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.(67)72

Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.

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