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Art. 121 c.p.c. – Chiarezza e sinteticità degli atti processuali

Codice di procedura civile (c.p.c.) · rubrica non ufficiale

(Libertà di forme). Chiarezza e sinteticità degli atti. (171) 173

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. (171) 173

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