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Art. 130 c.p.c. – Redazione del processo verbale

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere: di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

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