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Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza

Codice di procedura civile (c.p.c.)

La sentenza è pronunciata in nome del Re d'Italia e d'Albania Imperatore d'Etiopia.

Essa deve contenere: 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata; 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4)la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

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Giurisprudenza sull'Art. 132 c.p.c.

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