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Art. 138 c.p.c. – Notificazione in mani proprie

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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