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Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Codice di procedura civile (c.p.c.)

In breve

L'art. 140 c.p.c. disciplina il caso in cui la consegna della copia non possa avvenire per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente. In tale ipotesi l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.128

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Giurisprudenza sull'Art. 140 c.p.c.

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