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Art. 147 c.p.c. – Tempo delle notificazioni

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.(116)(143)(158)

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. (171) 173

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7. (171) 173

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