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Art. 177 c.p.c. – Effetto e revoca delle ordinanze

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate: 1° le ordinanze pronunziate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti; 2° le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge; 3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo; (67) 72

4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) 72

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Giurisprudenza sull'Art. 177 c.p.c.

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