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Art. 186 c.p.c. – Pronuncia dei provvedimenti

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

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