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Art. 188 c.p.c. – Attività istruttoria del giudice

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis.

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