Art. 188 c.p.c. – Attività istruttoria del giudice
Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189 o dell'articolo 275-bis.
Articoli richiamati
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- Art. 189Rimessione al collegio
- Art. 275-bisDecisione a seguito di discussione orale davanti al collegio
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