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Art. 205 c.p.c. – Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell'articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

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