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Art. 213 c.p.c. – Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.

L'amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego. (171) 173

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Giurisprudenza sull'Art. 213 c.p.c.

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