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Art. 227 c.p.c. – Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato.

Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale.

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