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Art. 244 c.p.c. – Modo di deduzione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) 72

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353. (67) 72

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