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Art. 252 c.p.c. – Identificazione dei testimoni

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità, l'età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.

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