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Art. 256 c.p.c. – Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero, al quale trasmette copia del processo verbale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 263 . 116

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