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Art. 268 c.p.c. – Termine per l'intervento

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'intervento può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione. (171) 173

Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.

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