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Art. 281-quinquies c.p.c. – Decisione a seguito di trattazione scritta o mista

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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