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Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

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Giurisprudenza sull'Art. 295 c.p.c.

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