Art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
Giurisprudenza sull'Art. 305 c.p.c.
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1988-06-20
Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.