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Art. 305 c.p.c. – Mancata prosecuzione o riassunzione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.

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Giurisprudenza sull'Art. 305 c.p.c.

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