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Art. 31 c.p.c. – Cause accessorie

Codice di procedura civile (c.p.c.)

La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinchè sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell'art. 10 secondo comma.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 .90

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