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Art. 317 c.p.c. – Rappresentanza davanti al giudice di pace

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. (171) 173

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.

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Giurisprudenza sull'Art. 317 c.p.c.

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