Art. 317 c.p.c. – Rappresentanza davanti al giudice di pace
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. (171) 173
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
Giurisprudenza sull'Art. 317 c.p.c.
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1995-02-20