Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 339 c.p.c. – Appellabilità delle sentenze

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.

È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114.

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 339 c.p.c.

1

Articoli richiamati

3

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.