Art. 350-bis c.p.c. – Decisione a seguito di discussione orale
Nei casi di cui agli articoli 348-bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies.
Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.
La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
Articoli richiamati
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- Art. 281-sexiesDecisione a seguito di trattazione orale
- Art. 348-bisInammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello
- Art. 350Trattazione
Articoli che richiamano questo articolo
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