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Art. 379 c.p.c. – Discussione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'udienza si svolge sempre in presenza. (171) 173

All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa. (171) 173

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi. (152) (171) 173

COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197.(152)

Non sono ammesse repliche.(152)

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Giurisprudenza sull'Art. 379 c.p.c.

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