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Art. 385 c.p.c. – Provvedimenti sulle spese

Codice di procedura civile (c.p.c.)

La corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 .

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