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Art. 404 c.p.c. – Casi di opposizione di terzo

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. 75

Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

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Giurisprudenza sull'Art. 404 c.p.c.

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