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Art. 412-ter c.p.c. – Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva

Codice di procedura civile (c.p.c.)

La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative .

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