Art. 414 c.p.c. – Proposizione unilaterale della domanda
In breve
L'art. 414 c.p.c. stabilisce che la domanda si propone mediante ricorso. Il ricorso deve indicare la magistratura del lavoro adita, l'associazione proponente e quella contro cui la domanda è rivolta, oppure l'ufficio del pubblico ministero se è quest'ultimo a proporla. Deve inoltre contenere l'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento, con le relative conclusioni, e l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione. Infine va indicato il procuratore e la relativa procura, oppure, per il rappresentante dell'associazione che si costituisce senza procuratore, la residenza o l'elezione di domicilio nel comune sede della magistratura del lavoro.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
La domanda si propone mediante ricorso.
Questo deve contenere: 1) l'indicazione della magistratura del lavoro davanti alla quale la domanda è proposta; 2) l'indicazione dell'associazione che la propone e di quella nei confronti della quale è proposta, o dell'ufficio del pubblico ministero se la domanda è proposta da quest'ultimo; 3) l'oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni sulle quali la domanda è fondata e le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, se questa non è apposta sullo stesso ricorso, o la dichiarazione della residenza o l'elezione di domicilio, nel comune in cui ha sede la magistratura del lavoro, del rappresentante dell'associazione che si costituisce senza ministero di procuratore.