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Art. 422 c.p.c. – Discussione e decisione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Finita l'istruzione il presidente può disporre l'immediata discussione della causa oppure fissare un'apposita udienza non oltre i dieci giorni successivi.

In questo secondo caso le parti possono essere autorizzate a scambiarsi, nel termine stabilito dal presidente, delle comparse contenenti le conclusioni già prese in udienza e lo svolgimento delle ragioni che le assistono.

La decisione è deliberata subito dopo chiusa la discussione e pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni successivi.

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