Art. 436-bis c.p.c. – Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello
Nei casi previsti dagli articoli 348, 348-bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.
Articoli richiamati
3
- Art. 348Improcedibilità d'appello
- Art. 348-bisInammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello
- Art. 350Trattazione
Articoli che richiamano questo articolo
2