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Art. 448 c.p.c. – Rimessione al collegio

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa l'udienza di cui all'articolo 190 entro i venti giorni successivi.

Nei processi riguardanti controversie di cottimo, il termine è ridotto a metà e la sentenza deve essere pubblicata all'udienza di discussione.

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