Art. 460 c.p.c. – Improponibilità della domanda
La domanda relativa a controversie previste nel presente capo non può essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi.
Giurisprudenza sull'Art. 460 c.p.c.
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