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Art. 460 c.p.c. – Improponibilità della domanda

Codice di procedura civile (c.p.c.)

La domanda relativa a controversie previste nel presente capo non può essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi.

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Giurisprudenza sull'Art. 460 c.p.c.

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